

EUDR
L’EUDR (Reg. (UE) 2023/1115) stabilisce regole per immettere sul mercato UE o esportare dall’UE determinati prodotti, imponendo che siano “a deforestazione zero” e tracciabili. In pratica, riguarda prodotti che contengono o derivano da specifiche materie prime “sensibili” e introduce un obbligo di dovuta diligenza prima della vendita/esportazione.
Prodotti e materie prime interessati
Le materie prime coperte (e i prodotti derivati elencati in Allegato I) sono: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.
La regola base: quando un prodotto può essere venduto o esportato
Un prodotto interessato può essere immesso/messo a disposizione sul mercato UE o esportato solo se:
è a deforestazione zero (“deforestation-free”),
è stato prodotto nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione, e
è coperto da una dichiarazione di dovuta diligenza.
Chi è coinvolto
Il Regolamento distingue, tra gli altri, questi ruoli (definizioni aggiornate anche dal Reg. (UE) 2025/2650):
Operatore: chi immette prodotti sul mercato UE o li esporta.
Operatore a valle: chi, nella filiera, rende disponibili prodotti già immessi sul mercato da altri.
Commerciante: chi rende disponibili prodotti sul mercato nell’ambito di un’attività commerciale senza essere “operatore” (nel senso sopra).
Nota pratica: gli obblighi “più pesanti” (due diligence + dichiarazione) si concentrano soprattutto sugli operatori; per gli altri soggetti restano obblighi mirati (es. conservazione/trasmissione informazioni), a seconda del caso.
Obblighi principali in concreto
Per gli operatori: prima di immettere/esportare, l’operatore deve esercitare la dovuta diligenza e presentare la dichiarazione (DDS).
Per operatori a valle e commercianti (in sintesi): devono mantenere e, quando richiesto, trasmettere le informazioni che collegano i prodotti alle dichiarazioni (es. riferimenti), e conservarle per il periodo previsto (regola generale: 5 anni).
Tempistiche di applicazione (aggiornate)
Il Reg. (UE) 2025/2650 ha modificato la data di applicazione:
dal 30 dicembre 2026 per la generalità degli operatori/attori;
dal 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese (con le specifiche eccezioni indicate nel testo).
Sanzioni e rischi se non ci si adegua
Le sanzioni devono essere “efficaci, proporzionate e dissuasive” e possono includere, tra l’altro:
ammende con importo massimo almeno pari al 4% del fatturato annuo totale nell’UE dell’operatore/commerciante;
confisca dei prodotti e/o dei proventi;
ulteriori misure come esclusioni/limitazioni (a seconda dell’attuazione nazionale).
Come iniziare subito?
Step 1 - Mappare prodotti e codici
Capire se rientrano nell’Allegato I e con quale materia prima.
Step 2 - Stabilire il ruolo
(operatore / a valle / commerciante) per capire quali obblighi ricadono sull’azienda.
Step 3 - Organizzare la raccolta dati
A monte (fornitori) per poter dimostrare “deforestation-free” e conformità alla legislazione pertinente.
Step 4 - Impostare procedure interne
(responsabilità, controlli, archiviazione evidenze e riferimenti DDS per 5 anni).
Step 5 - Pianificare formazione
A procurement/qualità/logistica e definire un flusso standard per la dichiarazione e gli aggiornamenti.


