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EUDR

L’EUDR (Reg. (UE) 2023/1115) stabilisce regole per immettere sul mercato UE o esportare dall’UE determinati prodotti, imponendo che siano “a deforestazione zero” e tracciabili. In pratica, riguarda prodotti che contengono o derivano da specifiche materie prime “sensibili” e introduce un obbligo di dovuta diligenza prima della vendita/esportazione.

Prodotti e materie prime interessati

Le materie prime coperte (e i prodotti derivati elencati in Allegato I) sono: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.


La regola base: quando un prodotto può essere venduto o esportato

Un prodotto interessato può essere immesso/messo a disposizione sul mercato UE o esportato solo se:

  1. è a deforestazione zero (“deforestation-free”),

  2. è stato prodotto nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione, e

  3. è coperto da una dichiarazione di dovuta diligenza.


Chi è coinvolto

Il Regolamento distingue, tra gli altri, questi ruoli (definizioni aggiornate anche dal Reg. (UE) 2025/2650):

  • Operatore: chi immette prodotti sul mercato UE o li esporta.

  • Operatore a valle: chi, nella filiera, rende disponibili prodotti già immessi sul mercato da altri.

  • Commerciante: chi rende disponibili prodotti sul mercato nell’ambito di un’attività commerciale senza essere “operatore” (nel senso sopra).

Nota pratica: gli obblighi “più pesanti” (due diligence + dichiarazione) si concentrano soprattutto sugli operatori; per gli altri soggetti restano obblighi mirati (es. conservazione/trasmissione informazioni), a seconda del caso.

Obblighi principali in concreto

Per gli operatori: prima di immettere/esportare, l’operatore deve esercitare la dovuta diligenza e presentare la dichiarazione (DDS).

Per operatori a valle e commercianti (in sintesi): devono mantenere e, quando richiesto, trasmettere le informazioni che collegano i prodotti alle dichiarazioni (es. riferimenti), e conservarle per il periodo previsto (regola generale: 5 anni).


Tempistiche di applicazione (aggiornate)

Il Reg. (UE) 2025/2650 ha modificato la data di applicazione:

  • dal 30 dicembre 2026 per la generalità degli operatori/attori;

  • dal 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese (con le specifiche eccezioni indicate nel testo).


Sanzioni e rischi se non ci si adegua

Le sanzioni devono essere “efficaci, proporzionate e dissuasive” e possono includere, tra l’altro:

  • ammende con importo massimo almeno pari al 4% del fatturato annuo totale nell’UE dell’operatore/commerciante;

  • confisca dei prodotti e/o dei proventi;

  • ulteriori misure come esclusioni/limitazioni (a seconda dell’attuazione nazionale).


Come iniziare subito?

Step 1 - Mappare prodotti e codici

Capire se rientrano nell’Allegato I e con quale materia prima.

Step 2 - Stabilire il ruolo

(operatore / a valle / commerciante) per capire quali obblighi ricadono sull’azienda.

Step 3 - Organizzare la raccolta dati

A monte (fornitori) per poter dimostrare “deforestation-free” e conformità alla legislazione pertinente.

Step 4 - Impostare procedure interne

(responsabilità, controlli, archiviazione evidenze e riferimenti DDS per 5 anni).

Step 5 - Pianificare formazione

A procurement/qualità/logistica e definire un flusso standard per la dichiarazione e gli aggiornamenti.

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